"Chi duplica abusivamente all'interno della propria impresa per la propria impresa programmi software clonati abusivamente compie un reato che può avere gravi conseguenze per l'azienda o per l'utente finale.
È dal primo gennaio 1993 che la legislazione italiana tutela il software: il DPR n.518, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/92, che ha recepito la Direttiva CEE 91/250 in materia di tutela giuridica del software, ha infatti introdotto una serie di fondamentali modifiche all'originaria legge sul Diritto d'Autore n.633 del 1941.
In seguito, la tutela del software è stata ulteriormente rafforzata dalla legge 248 del 2000 in vigore dal 19 settembre 2000, con l'obiettivo di contrastare in modo più energico la creazione, la distribuzione e l'utilizzo illegale di copie di opere dell'ingegno e dunque anche del software.
Proprio per quanto attiene la tutela dei programmi per elaboratore, l'art. 171-bis sanziona penalmente coloro che violano la legge con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da € 2.582,28 fino a € 15.493,71 (ossia, da circa 5 a 30 milioni di vecchie lire). Inoltre la legge prevede a favore del titolare dei diritti azioni civili più incisive e una sanzione amministrativa pecuniaria per chi acquista software non originale.
Nel 2003, con il Decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, il legislatore ha definitivamente recepito le indicazioni contenute nella Direttiva 29/2001/CE sull’armonizzazione della disciplina del diritto d’autore, innovando la legislazione in materia: il decreto introduce novità sui sistemi anticopia e definisce le sanzioni per chi riproduce un’opera evitando tali sistemi di protezione.
Infine, significative sono state le modifiche alla normativa sul diritto d'autore in tema di file sharing, introdotte dalla Legge 128 del 21 maggio 2004 (meglio conosciuta come Legge Urbani ) . Le previsioni in essa contenute, volte a combattere le attività di pirateria online, introducono sanzioni di carattere amministrativo per coloro che si limitano a scaricare dalla rete contenuti protetti da diritto d’autore e sanzioni penali ove l’utente condivida con altri utenti attraverso Internet opere protette. Anche la condivisione che non abbia scopi di lucro è sanzionata penalmente con la multa fino a 2065 euro." Fonte: Business software Alliance.